In forza dell'art. 1283 del codice civile il divieto dell'anatocismo è sempre esistito nel nostro ordinamento giuridico, ma la Giurisprudenza ha sempre ritenuto gli usi bancari come 'normativi' pertanto legittimava le banche ad applicare la capitalizzazione composta. La Sentenza della Corte di Cassazione n.2374 del marzo 1999 inizia la strada verso il cambiamento.
Un primo declassamento degli usi bancari da normativi a negoziali porta come automatica conseguenza la legittimazione per i clienti ad agire contro gli istituti di credito per il ricalcolo delle somme indebitamente incassate ma il Governo per evitare gli effetti devastanti che ne sarebbero derivati emana il D.Lgs. n. 342/99 (cosiddetto decreto 'salva banche') che viene attuato tramite delibera del CICR (comitato interministeriale per il credito e il risparmio) del 22/4/2000.
Da questa data, nonostante la sentenza n. 425 del 2000 della Corte Costituzionale dichiari l’illegittimità del decreto ‘salva banche’, rimane controverso se l’anatocismo possa esistere anche dopo l’entrata in vigore della delibera CICR.
Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 24418 del 2010 stabiliscono come illegittima qualsiasi tipo di capitalizzazione degli interessi anche se annuale e soprattutto introduce la prescrizione decennale dalla chiusura del conto per poter agire contro le banche.
Il Governo con il D.L. 225/10 ‘milleproroghe’, convertito nel 2011, cerca ancora una volta di mettere i bastoni tra le ruote a coloro che potevano pretendere un rimborso dagli istituti di credito, dando una interpretazione del termine ‘decennale’ che stabiliva che si poteva agire solo sui rapporti stipulati prima della delibera CICR nel 2000 e che ci si riferiva ai 10 anni antecedenti il ricorso, essendo nel 2011 di fatto si impediva a chiunque di agire.
Per fortuna ci pensa la Corte Costituzionale con sentenza n. 78 nel 2012 a dare il via al recupero bocciando il ‘milleproroghe’ sui tempi di prescrizione per presentare ricorso contro gli istituti di credito che hanno applicato l'anatocismo.
Esempio pratico caso per assurdo senza movimenti:
Con anatocismo:
Data contabile
|
Data valuta
|
Movimenti Dare
|
Movimenti Avere
|
Descrizione movimenti
|
01/01/1999
|
01/01/1999
|
100.000.000
|
Saldo iniziale al 01/01/1999
| |
31/03/1999
|
31/03/1999
|
2.500.000
|
Interessi passivi al 10% su 100.000.000
| |
31/06/1999
|
30/06/1999
|
2.562.500
|
Interessi passivi al 10% su 102.500.000
| |
30/09/1999
|
30/09/1999
|
2.626.563
|
Interessi passivi al 10% su 105.062.500
| |
31/12/1999
|
31/12/1999
|
2.692.227
|
Interessi passivi al 10% su 107.689.063
| |
31/12/1999
|
31/12/1999
|
110.381.290
|
Saldo finale al 31/12/1999
|
Conto corrente ricostruito contabilmente:
Data contabile
|
Data valuta
|
Movimenti Dare
|
Movimenti Avere
|
Descrizione movimenti
|
01/01/1999
|
01/01/1999
|
100.000.000
|
Saldo iniziale al 01/01/1999
| |
31/03/1999
|
31/03/1999
|
2.500.000
|
Interessi passivi al 10% su 100.000.000
| |
31/06/1999
|
30/06/1999
|
2.500.000
|
Interessi passivi al 10% su 100.000.000
| |
30/09/1999
|
30/09/1999
|
2.500.000
|
Interessi passivi al 10% su 100.000.000
| |
31/12/1999
|
31/12/1999
|
2.500.000
|
Interessi passivi al 10% su 100.000.000
| |
31/12/1999
|
31/12/1999
|
110.000.000
|
Saldo finale al 31/12/1999
|